Fine vita. Testo ampiamente modificato in discussione. Di cosa si tratta?

di redazione 10/02/2022 POLITICA
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 Il testo sul fine vita, licenziato dalle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera lo scorso 9 dicembre e poi approdato in Aula per la discussione generale il 13, è stato profondamente modificato rispetto alla versione originaria.

Tra le novità più importanti apportate al testo base, l'introduzione dell'obiezione di coscienza per medici e personale sanitario e una specificazione più stringente delle condizioni per poter accedere al suicidio assistito, frutto di una lunga e delicata mediazione tra i relatori, Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5s), e le forze di centrodestra.

Il che, tuttavia, non è bastato ad ottenere il voto favorevole di Lega, Forza Italia, Coraggio Italia e FdI. Hanno invece votato sì M5s, Pd, Leu, Italia viva e Più Europa. L'esame è ripreso in Aula, dove sono stati presentati circa 200 emendamenti: la divisione interna alla maggioranza tuttavia permane, tanto che si profila un nuovo rinvio dell'esame nel merito a marzo.

Un'altra modifica riguarda l'articolo sulla non punibilità: è confermata una sorta di 'sanatoria' per i condannati anche con sentenza di terzo grado per aver aiutato la persona a morire, ma vengono 'ammorbidite' le condizioni, inizialmente più dettagliate e stringenti. Di seguito i capisaldi del testo. 

La legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole con il supporto e sotto il controllo del sistema sanitario nazionale.

Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate.

Tale persona deve trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni: essere affetta da una patologia irreversibile e a prognosi infausta oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagioni sofferenze fisiche e psicologiche assolutamente intollerabili; essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento.

Una volta che il comitato per la valutazione clinica ha dato parere favorevole, il medico richiedente lo trasmette alla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria territoriale o alla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria ospedaliera di riferimento che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti.

È una delle principali novità introdotte nel testo. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla legge. La Regione ne controlla e garantisce l'attuazione.

È riconosciuta l'esclusione della punibilità per i medici e il personale sanitario. Le disposizioni contenute negli articoli 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita.

Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora al momento la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata in inequivocabilmente accertata e ricorressero le condizioni previste dalla legge per poter richiedre il suicidio assistito.


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