Regionali in Sicilia. Domenica al voto per 4 milioni e mezzo di elettori. Ecco i candidati e come si vota
Sono 4 milioni 681 mila 634 gli elettori chiamati il 5 novembre in Sicilia ad eleggere il presidente della Regione e i componenti dell'Assemblea regionale siciliana che da quest'anno e per effetto dell'applicazione della legge taglia-deputati del 2011 e della successiva legge costituzionale 2 del 2013 passano da 90 a 70 parlamentari. Si vota nella sola giornata di domenica 5 novembre dalle 8 alle 22, mentre le operazioni di spoglio avranno inizio lunedì 6 novembre a partire dalle 8 nelle 5.304 sezioni elettorali allestite nell'Isola.
Su 70 seggi disponibili all'Assemblea regionale, uno spetta di diritto al presidente della Regione eletto, uno al candidato alla Presidenza arrivato secondo, altri 62, invece, saranno assegnati con il sistema proporzionale (finora sono stati 80) e ripartiti tra le liste che superano la soglia di sbarramento del 5%, su base regionale, nei collegi provinciali. I restanti 6 seggi potranno essere ripartiti: su collegio unico regionale, qualora la coalizione vincente abbia ottenuto nei collegi provinciali un numero di eletti pari a 42; oppure attingendo dal cosiddetto listino del Presidente (composto da 7 candidati, incluso il candidato presidente) in numero pari alla quota necessaria a consentire alla coalizione di avere la maggioranza all'Ars (ossia 42 deputati).
In lizza per la carica di Presidente della Regione siciliana sono cinque candidati:Nello Musumeci in corsa per il Centro destra (Fi, Udc, Fdl, Lega, Diventerà Bellissima, autonomisti); Giancarlo Cancelleri, candidato alla Presidenza del M5S; per il centro sinistra è in corsa il rettore di Palermo, Fabrizio Micari sostenuto da PD, Ap, Sicilia Futura, Idv, Arcipelago; per la Sinistra c'è Claudio Fava: ad appoggiarlo è una coalizione formata da Sinistra Italiana, Mdp-Art1, Verdi, Rifondazione comunista e movimenti civici. Infine l'indipendentista Roberto La Rosa è sostenuto dal movimento dei Siciliani Liberi.
CHI SI VOTA
1) il Presidente della Regione siciliana;
2) l'Assemblea regionale siciliana. La legge costituzionale n. 3 del 2013 ha fissato in 70 il numero dei componenti dell'Assemblea regionale, prima pari a 90. Essa dura in carica per 5 anni.
COME SI VOTA
Le modalità di svolgimento delle elezioni sono disciplinate dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 ("Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana") e successive modifiche
Circoscrizioni:
- il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale;
- per l'elezione dell'Assemblea il territorio della Regione è ripartito in un numero di circoscrizioni pari al numero delle province regionali. L'ambito territoriale di ciascuna circoscrizione coincide con il territorio provinciale.
Contestualità del voto:
- l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale sono contestuali e le votazioni avvengono su un'unica scheda
Esercizio del diritto di voto:
- la scheda è unica e l'elettore può esprimere due voti: uno per la lista regionale e uno per la lista provinciale
- voto di preferenza: è possibile esprimere la preferenza per uno dei candidati inseriti nelle liste provinciali;
- voto disgiunto: l'elettore può votare una lista regionale e una lista provinciale non collegate fra loro;
- nel caso in cui l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votata.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE
E' proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi.
ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
Avviene con sistema proporzionale con correttivo maggioritario
Dei 70 seggi dell'Assemblea siciliana:
- 62 sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali
- uno al Presidente di regione;
- uno al capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata;
- i restanti, fino ad un massimo di 6, ai candidati della lista regionale del Presidente eletto.
Casi particolari sono disciplinati dalla legge elettorale regionale.
SOGLIA DI SBARRAMENTO AL 5%
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5% del totale regionale dei voti