Decreto legge Salvini. Al vaglio del quirinale.

di redazione 02/10/2018 POLITICA
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Il richiedente asilo commette un reato? Immediata convocazione in Commissione, sospensione ed espulsione, questo accadrà. Un passo in avanti per tornare ad essere un Paese normale". 

Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini spiega la norma sul diritto d'asilo contenuta nel decreto in dirittura d'arrivo al Quirinale. La "sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale" al migrante che delinque si trasforma in un "procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale". 

E' pronto per l'esame del Colle il decreto legge su migranti e sicurezza approvato lunedì scorso dal Consiglio dei ministri."Arriverà in serata", assicurano fonti del Viminale. Un testo - 41 articoli - predisposto dal ministero dell'Interno, ma frutto di un ampio confronto con gli uffici legislativi di Giustizia, Palazzo Chigi e Quirinale. Ed anche il ministero dell'Economia è intervenuto sulla clausola finanziaria per la bollinatura da parte della Ragioneria di Stato. Ora spetterà al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, vagliare il testo e firmarlo se non evidenzierà rilievi. Proprio il decreto, insieme ai contenuti della manovra, è stato al centro di un incontro oggi tra il capo dello Stato e il premier Conte.

La misura è contenuta nell'articolo 10 del testo, uno dei più controversi e per il quale lo stesso Salvini ha spiegato che ci sono state "mediazioni" tra i vari uffici legislativi coinvolti (Viminale, Giustizia, Palazzo Chigi, lo stesso Quirinale). Nella relazione illustrativa al testo uscito dal Cdm, si affermava che per i «richiedenti che hanno in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbero diniego della protezione internazionale» (terrorismo, devastazione, saccheggio, rapina, omicidio, tratta, atti sessuali con minore), scatta «la sospensione dell'esame della domanda di protezione e l'obbligo di lasciare il territorio nazionale». Nella versione definitiva inviata al Capo dello Stato da una parte si coinvolgono anche i condannati con sentenza non definitiva, come chiesto dal ministro dell'Interno; dall'altro, però, non c'è più l'automatismo condanna-sospensione del procedimento-obbligo di lasciare il territorio nazionale. Ma, se il soggetto è stato condannato per uno di questi reati, «il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione». In caso di rigetto della domanda, il richiedente «ha in ogni caso l'obbligo» di lasciare l'Italia, «anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione».

Inoltre, per far fronte alle richieste del ministero dell'Economia, in diverse parti del decreto viene specificato che «dall'attuazione delle disposizioni...non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Il governo ha smentito modifiche. «Il decreto che abbiamo trasmesso è il testo approvato dal Consiglio dei ministri. Arriverà al Colle in serata e non ha subìto alcuna modifica» sostengono al ministero.

Scorrendo il testo si legge poi in vari articoli che dall'attuazione delle disposizioni "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". La formula - dietro la quale si scorge l'attenzione del Mef - appare ad esempio nell'articolo 2 che prevede il raddoppio della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio da 90 a 180 giorni.

 


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